(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Individuazione dei beni paesaggistici 1. In attuazione dell'art. 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente: a) i beni di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche; c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione. 2. I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti e' abrogata.