(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           7 agosto 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                Individuazione dei beni paesaggistici

   1.  In  attuazione dell'art. 143, comma 1, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  come
modificato  dal  decreto  legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 22
gennaio   2004,   n.   42,   in   relazione  al  paesaggio),  i  beni
paesaggistici,  compresi  quelli  identitari, protetti e disciplinati
dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:
    a) i beni di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo n.
42  del  2004,  e  successive  modifiche,  individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
    b)  le aree di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del
2004, e successive modifiche;
    c)  gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei
piani  paesaggistici  e delimitati nelle cartografie ad essi allegate
in scala idonea alla loro puntuale identificazione.
   2. I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su
beni puntualmente individuati.
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo
d'applicazione  delle  norme  di salvaguardia di cui all'art. 145 del
decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e  successive  modifiche e,
comunque,  anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa
disposizione  eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti
e' abrogata.